venerdì 21 dicembre 2012

LA CORTE DI CASSAZIONE: E’ REATO LASCIARE IL CANE CHIUSO IN MACCHINA, CONDANNATA UNA DONNA A 1000 EURO DI MULTA



Son contento di condividere con voi questa notizia riguardante il maltrattamento sugli animali e sulle pene che devono essere giustamente inflitte a chi si rende colpevole di questi spregevoli atteggiamenti. La notizia è ripresa dal sito Sentenze-Cassazione.com: Corte di Cassazione Terza Sezione Penale Sentenza n. 44902 / 2012 : é reato lasciare il cane in macchina. Guai a lasciare il cane in macchina si rischia una condanna per il reato di maltrattamento di animali, lo dice la Cassazione. La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di una donna presentato avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torre Annunziata (sezione distaccata di Sorrento) ha condannato l’imputata a pagare mille euro di multa perché colpevole di essersi allontanata dal proprio veicolo lasciando all’interno il cane. Secondo gli ermellini da quanto é emerso nel corso del processo «Il giudice del merito ha esposto in maniera assolutamente coerente il proprio percorso argomentativo a sostegno della condanna dell’imputata per maltrattamento di animali». I giudici osservano che sia il vigile urbano che il veterinario intervenuti sul posto avevano confermato “la circostanza dell’abbandono dell’animale in auto con i finestrini chiusi, in una giornata soleggiata e con temperatura particolarmente elevata” e, riprendendo le parole del veterinario, ha affermato che “un tale comportamento è assolutamente incompatibile con la natura dell’animale, potendo provocargli paura e sofferenza e che gli escrementi rinvenuti nell’auto potevano essere state provocate dallo stato di ansia e paura”. La Corte, con la sentenza n. 44902 ha chiuso definitivamente il caso convalidando la suddetta multa. Sull’argomento vi invito a leggere anche l’articolo di approfondimento relativo al maltrattamento degli animali. Approfondimento : Maltrattamento e abbandono di animali – Il reato di maltrattamento di animali è qualcosa che interessa (o dovrebbe interessare) tutti in quanto se un animale subisce qualche forma di maltrattamento non sarà certo il cane o il gatto a poter denunciare il fatto ma è colui che assiste al maltrattamento che deve agire in difesa dell’animale. Ma come comportarsi quando si assiste al maltrattamento di un cane, un gatto o altri animali? Cosa fare per punire i colpevoli? Partendo dalla norma di riferimento, il codice penale all’art. 544-ter stabilisce che: “1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale”. Oltre ai casi di maltrattamento di animali che per la loro tragicità trovano spazio nei Telegiornali e programmi televisivi appare il caso di ricordare che sono considerati maltrattamenti qualsiasi altra situazione che costringa un animale a vivere in condizioni inaccettabili. Solo per fare qualche esempio, si deve considerare maltrattamento far vivere un animale in spazi ristretti o senza un riparo (specie per i periodi invernali) oppure ancora se non lo si nutre in maniera adeguata. La Cassazione, nel caso in cui il maltrattamento sia imputabile a terzi e non al padrone, come avviene di solito, stabilisce che vi sia dato a quest’ultimo un risarcimento per i danni morali e con la Sentenza n. 47391/11, ha spiegato come i maltrattamenti inflitti ad un animale si ripercuotono anche sul proprietario che ha quindi diritto al risarcimento. Nel caso trattato dalla Cassazione l’aggressore, un settantenne che aveva preso a calci un cane, è stato condannato a pagare una multa per il reato di cui all’art. 638 c. p. e il risarcimento del danno per il padrone dell’animale – (Art. 638 c. p Uccisione o danneggiamento di animali altrui – 1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o piu’ capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. 3. Non e’ punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.) (Altri riferimenti normativi in materia li troviamo nella legge attualmente in vigore per la tutela degli animali d’affezione e per la prevenzione del randagismo è la 281/91 del 14 agosto 1991) Una situazione particolare riguarda poi l’abbandono dell’animale. In base all’art. 727 del codice penale “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività e chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può essere punito con l’arresto fino ad un anno o una multa da 1.000 a 10.000 euro“. Per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l’animale (sentenza n. 18892 del 13 maggio 2011). In poche parole, non volersi prendersi più cura del proprio cane, pur essendo consapevole dell’incapacità dell’animale di non poter provvedere a sé stesso. Proprio per questo, il cane abbandonato viene equiparato all’incapace abbandonato.

Nessun commento:

Posta un commento